L’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
L’accesso in via “informale” consiste in una richiesta verbale all’ufficio competente esibendo un documento di identità.
L’accesso “formale” è necessario quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento.
La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi. La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione.
L’esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione. E’ assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.