La DIA è uno strumento previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (sez. III, cap. III, Titolo II) per la presentazione di interventi edilizi qualora ricadenti nelle fattispecie previste dallo stesso decreto.
La presentazione della DIA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa DIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la denuncia agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
La procedura della DIA è riferita alle tipologie di intervento, in alternativa al permesso di costruire, previste al 3° comma dell’ Art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della denuncia costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo deve presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.